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Sez. L, Sentenza n. 1821 del 29/03/1979 (Rv. 398196 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - INABILITA AD UN PROFICUO LAVORO PER GRAVE INFERMITA FISICA O MENTALE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE ED ALLE CIRCOSTANZE AMBIENTALI - NECESSITA - CRITERI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO EX ART 10 DELLA LEGGE N 636 DEL 1939 - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398196-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - INABILITA AD UN PROFICUO LAVORO PER GRAVE INFERMITA FISICA O MENTALE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE ED ALLE CIRCOSTANZE AMBIENTALI - NECESSITA - CRITERI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO EX ART 10 DELLA LEGGE N 636 DEL 1939 - RAPPORTO.*

Perche colui che chiede di beneficiare della pensione di reversibilita a carico dell'INPS possa essere riconosciuto inabile ad un proficuo lavoro per grave infermita fisica o mentale, ai sensi dell'art 39 del DPR 26 aprile 1957 n 818, non e necessario che egli sia inabile a qualsiasi attivita lavorativa, ma basta che non possa dedicarsi ad un lavoro idoneo a soddisfare le sue primarie esigenze di vita, senza usura delle residue energie. Ai fini di tale accertamento occorre considerare non solo le sue condizioni soggettive, ma anche le circostanze ambientali in cui egli dovrebbe inserire la sua attivita lavorativa. Pertanto, il criterio per definire e determinare l'inabilita opera su un limite residuo di possibilita di lavorare e di guadagnare piu largo di quello previsto dall'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, dovendosi considerare le effettive capacita e possibilita di impiego in tutte quelle comuni occupazioni che siano almeno sufficienti a garantire il soddisfacimento delle normali esigenze di vita del soggetto. (Conf 4736/77, mass n 388345 sulla prima parte; (Conf 1285/71, mass n 351470).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)