diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6584 del 16/12/2003 Ud. (dep. 17/02/2004) Rv. 228554 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Contestazione suppletiva fondata su elementi già noti nelle indagini preliminari - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Nullità della sentenza nella parte che concerne detta contestazione.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228554-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE

La contestazione suppletiva di un reato concorrente è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mentre deve escludersi allorché gli elementi che la sostanziano erano già noti nella fase delle indagini preliminari. Ne consegue che, quando concerna contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, la sentenza è nulla a mente del comma secondo dell'art. 522 cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)