diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5501 del 19/05/1995 (Rv. 492344 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione ed interessi legali - Divieto di cumulo ex art. 16 legge n. 412 del 1991 - Fattispecie costitutive delle responsabilità del debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina - Esclusione - Sopravvenienza dell'art. 22, comma trentasei, legge n. 724 del 1994 - Portata.
Stato
decisa il 1995-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492344-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha stabilito per i crediti previdenziali la regola della non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione, non è applicabile alle fattispecie costitutive della responsabilità dell'istituto debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, non essendosi limitato a disciplinare gli effetti del ritardo, ma avendo modificato la natura e il regime giuridico del credito previdenziale, come confermato, in particolare, dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 394 del 1992, n. 196 del 1993 e n. 207 del 1994, nonché dal disposto dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724; che, innovando il regime dei crediti "di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale" dei "dipendenti pubblici e privati" e dichiarando ad essi applicabile il sesto comma dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991, ne limita espressamente l'operatività ai crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)