Sez. L, Sentenza n. 2246 del 08/03/1994 (Rv. 485615 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione dei crediti previdenziali - Disciplina ex art. 16 sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Operatività - Condizioni.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
In materia di rivalutazione dei crediti previdenziali, l'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412 provvede con esclusivo riguardo ai casi nei quali la fattispecie produttiva della responsabilità dell'ente previdenziale sia venuta a compimento successivamente alla sua entrata in vigore, mentre per quelli nei quali tale compimento - attinente al diniego di ammissione dell' assicurato alla fruizione della prestazione, in sè considerata unitariamente, e, quindi a prescindere dalla sua erogazione frazionata in una pluralità di ratei - siasi verificato sotto l'impero della previgente disciplina, risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.156 del 1991 della Corte Cost.) dell'art. 442 cod. proc. civ., continua a trovare applicazione tale disciplina, senza che rilevi in contrario la protrazione del ritardo nella pronunzia del provvedimento ammissivo nel periodo successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)