Sez. L, Sentenza n. 10133 del 14/10/1993 (Rv. 483942 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali - Interessi e rivalutazione - Regime non retroattivo ex art. 16 legge n. 412 del 1991 - Applicabilità - Condizioni.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
A seguito della sentenza costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.) i crediti previdenziali - rispetto ai quali le condizioni di responsabilità dell'ente debitore per il ritardo nell'adempimento, come richiamate dalla sentenza predetta, si siano verificate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (privo di efficacia retroattiva) - soggiacciono al regime previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sicché anche per detti crediti devono liquidarsi (come per quelli di lavoro) sia la rivalutazione (automatica) sia gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)