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Sez. L, Sentenza n. 6445 del 04/12/1981 (Rv. 417263 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - PRESUPPOSTI - IMPUTABILITÀ O COLPA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417263-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - PRESUPPOSTI - IMPUTABILITÀ O COLPA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo del pagamento della sanzione civile, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi assicurativi, avendo carattere accessorio rispetto all'obbligazione contributiva e costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento di questa, sussiste indipendentemente da un'autonoma indagine, in ordine a tale obbligazione accessoria, sulla imputabilità o sulla colpa del debitore. (V 3744/81, mass n 413383; (V 2480/81, mass n 413265; (V 769/74, mass n 368626; (V 179/72, mass n 355962; (V 25/66, mass n 320059).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)