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Sez. 6, Sentenza n. 1280 del 20/03/1997 Cc. (dep. 18/04/1997) Rv. 207386 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Desunto dalla pena inflitta - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207386-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

L'esigenza cautelare di prevenire il pericolo di fuga non può essere desunta "sic et simpliciter" dalla particolare gravità della pena inflitta dal giudice di merito, in quanto la sua valutazione comporta un giudizio di probabilità, che deve essere ricavato da elementi concreti, e non meramente congetturali, potendosi solo ritenere che la concretizzazione di un giudizio di condanna costituisca incentivo a velleità o propositi di fuga. Ne consegue che la sola esistenza di una sentenza di condanna, non può, in assenza di altri elementi, integrare il concreto pericolo di fuga. (Fattispecie in tema di provvedimento assunto per il ripristino della custodia cautelare a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)