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Sez. 5, Sentenza n. 12695 del 14/03/2007 Ud. (dep. 27/03/2007) Rv. 235950 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Sentenza di proscioglimento - Appello del P.M. - Ordinanza di inammissibilità dell'appello - Ricorso per cassazione del P.M. - Sentenza Corte cost. n. 26 del 2007 - Effetti sul ricorso.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235950-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge, la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, deve trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio, senza procedere all'annullamento dell'ordinanza gravata, che è priva di efficacia decisoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)