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Sez. 1, Sentenza n. 7895 del 14/02/2007 Ud. (dep. 24/02/2007) Rv. 235696 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Sentenza di proscioglimento - Appello del P.M. - Inammissibilità ex art. 10 comma secondo L. n. 46 del 2006 - Ricorso per cassazione - Sentenza Corte cost. n. 26 del 2007 - Retroattività - Effetti sul ricorso.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235696-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

Nel caso di ricorso per cassazione del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, proposto dopo che l'appello a suo tempo ritualmente presentato contro la stessa è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello in base al disposto dell'art. 10 comma secondo l. n. 46 del 2006, la Corte di cassazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 dichiarativa, con effetti retroattivi, della illegittimità del citato art. 10 comma secondo nonché dell'art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato, deve annullare senza rinvio la ordinanza di inammissibilità e, sempre che il ricorso non presenti inammissibilità formali o che non sussistano condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve, sul presupposto della reviviscenza dell'originario appello, restituire gli atti al giudice di appello per il processo di secondo grado, il cui "devolutum" è fissato anche dai motivi nuovi eventualmente presentati ai sensi dell'art. 585 comma quarto cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)