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Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005 (Rv. 583989 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Giudice competente - Sezioni unite della Corte di cassazione - Disciplina del processo civile davanti alla Corte di cassazione - Rinvio generalizzato
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583989-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

L'individuazione, ad opera dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dell'art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, delle Sezioni Unite civili come giudice competente dell'impugnazione avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura implica il rinvio generalizzato alle norme che disciplinano il processo civile dinanzi alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)