Sez. 4, Sentenza n. 29 del 15/11/1996 Ud. (dep. 09/01/1997) Rv. 207405 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI | Giudizio di appello - Accertamento che il fatto è diverso da quello contestato - Annullamento con sentenza di quella di primo grado e trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un nuovo giudizio - Obbligo dei giudici di appello - Ricorso per cassazione dell'imputato avverso tale decisione - Ammissibilità - Esclusione - Mancanza di interesse - Sussistenza - Ragioni.
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI
Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un nuovo giudizio. Tale decisione della Corte di Appello non è ricorribile per cassazione dall'imputato per mancanza di interesse in quanto, poiché l'unico effetto che si determina è quello dell'avvio di un nuovo accertamento da parte dell'organo competente, non viene a crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità ma unicamente nell'attualità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)