Sez. 4, Sentenza n. 11228 del 04/03/2015 Ud. (dep. 17/03/2015) Rv. 262715 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Trasmissione degli atti al P.M. per nuovo giudizio - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di annullamento - Ammissibilità - Condizioni - Interesse concreto della parte impugnante - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la sussistenza del concreto interesse ad impugnare, avendo l'imputato proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per "errores in procedendo", della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la sua assoluzione da uno dei reati ascrittigli nonché dichiarata la prescrizione per gli altri).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)