Sez. 4, Sentenza n. 41392 del 24/09/2013 Ud. (dep. 07/10/2013) Rv. 256403 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Giudizio abbreviato - Imputato assente per rinuncia a comparire - Notificazione della sentenza - Necessità - Esclusione - Termine per impugnare - Decorrenza - Indicazione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa a conclusione del giudizio d'appello tenutosi con le forme camerali non deve essere notificata all'imputato che abbia rinunciato a comparire, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed il termine per impugnare la sentenza decorre, sia per l'imputato sia per il difensore, dalla data di deposito della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)