Sez. L, Sentenza n. 207 del 12/01/1983 (Rv. 425032 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - NESSO DI DERIVAZIONE EZIOLOGICA TRA LE PRESTAZIONI LAVORATIVE ED IL SINISTRO - FATTISPECIE CONCERNENTE L'INFORTUNIO OCCORSO AD UN ARTIGIANO MENTRE RIACCOMPAGNAVA CON UN'AUTO IN ALBERGO ALCUNI CLIENTI - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - NESSO DI DERIVAZIONE EZIOLOGICA TRA LE PRESTAZIONI LAVORATIVE ED IL SINISTRO - FATTISPECIE CONCERNENTE L'INFORTUNIO OCCORSO AD UN ARTIGIANO MENTRE RIACCOMPAGNAVA CON UN'AUTO IN ALBERGO ALCUNI CLIENTI - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato "in occasione di lavoro" e, quindi, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compreso nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un collegamento meramente marginale o indiretto con l'attività lavorativa dell'assicurato, né un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità. Pertanto, per l'artigiano, la "occasione di lavoro" sussiste ogni volta che egli svolga una attività strettamente connessa, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro a lui richiesta, e non anche quando tale attività sia collegata soltanto con gli aspetti organizzativi ed imprenditoriali dell'azienda. (nella specie, il S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto l'indennizzabilità di un infortunio occorso ad un artigiano mentre con un'auto riaccompagnava in albergo alcuni clienti che avevano visitato la sua azienda). (V 4271/82, mass n 422247; (V 1870/82, mass n 419719; (V 4998/81, mass n 415779).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)