Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 10/04/1986 (Rv. 445605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - INCLUSIONE.*
La proponibilità di nuove eccezioni fino all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e anche nel giudizio di appello a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., riguarda, oltre alle eccezioni semplici, anche quelle cosiddette riconvenzionali, in quanto con queste ultime la sfera della controversia viene ampliata, mediante l'introduzione in giudizio di rapporti giuridici diversi da quelli dedotti dall'attore, al limitato fine di ottenere il rigetto della domanda avversaria. (Conf 3843/83, mass n 428767; (Conf 933/82, mass n 418784; (Conf 1545/81, mass n 412208; (Conf 646/80, mass n 404050).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)