Sez. 3, Sentenza n. 26054 del 14/02/2007 Ud. (dep. 06/07/2007) Rv. 237202 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Ritenute previdenziali e assistenziali - Omesso versamento - Contestazione dell'accertamento della violazione - Forme.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera. (In motivazione, la Corte di cassazione ha affermato che detta comunicazione può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)