Sez. L, Sentenza n. 2584 del 19/04/1980 (Rv. 406330 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVITA EX ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - PAGAMENTI INDEBITI DIPENDENTI DA ERRORI SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AL DI FUORI DEL CASO ESPRESSAMENTE CONSIDERATO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVITA EX ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - PAGAMENTI INDEBITI DIPENDENTI DA ERRORI SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA AL DI FUORI DEL CASO ESPRESSAMENTE CONSIDERATO - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 80 del RD 28 agosto 1924 n 1422, secondo cui le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando entro l'anno dall'avviso datone all'interessato non siano state respinte dalla cassa nazionale ed in tal caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti gia effettuati, non riguarda i pagamenti indebiti dipendenti da errori successivi alla liquidazione della pensione e non puo trovare applicazione in quanto disposizione speciale in deroga al principio generale della ripetibilita dell'indebito oggettivo stabilito dall'art 2033 cod civ al di fuori del caso espressamente considerato. (V 611/79, mass n 396756; (V 3680/78, mass n 393200; (V 2653/78, mass n 392012; (Conf 2017/78, mass n 391377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)