Sez. L, Sentenza n. 611 del 26/01/1979 (Rv. 396756 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALL'ASSICURATO, A TITOLO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA, PER OMESSA COMUNICAZIONE DI FATTI SOPRAVVENUTI - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALL'ASSICURATO, A TITOLO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA, PER OMESSA COMUNICAZIONE DI FATTI SOPRAVVENUTI - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La ripetizione, da parte dell'INPS, di somme indebitamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo della pensione di invalidita e vecchiaia, per avere l'assistito - in violazione dell'Obbligo ex art 5 della legge n 55 del 1958 e art 2 della legge n 1338 del 1962 - omesso di comunicare fatti sopravvenuti a tale integrazione e comportanti l'Estinzione del diritto stesso per il godimento di altra pensione, e regolata dai principi generali sul pagamento d'indebito (art 2033 cod civ) e non e soggetta alle Disposizioni di cui all'art 80 terzo comma RD 28 agosto 1924 n 1422, tuttora in vigore per effetto dell'art 141 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827 e successive modificazioni. Detta norma, infatti, nel prevedere - salvo il dolo dell'assicurato - l'irripetibilita dei pagamenti effettuati, regola la diversa ipotesi in cui l'ente previdenziale sia incorso in errore nella suddetta liquidazione della pensione. (V 2653/78, mass n 392012; (V 3670/76, mass n 382395; (V 1584/73, mass n 364412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)