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Sez. 5, Sentenza n. 48005 del 19/10/2016 Ud. (dep. 14/11/2016) Rv. 268167 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione - Liceità penale del fatto per sopravvenuta "abolitio criminis" - Rilevabilità - Obbligo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268167-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

L'inammissibilità del ricorso per cassazione - nella specie, per manifesta infondatezza dei motivi - non impedisce di rilevare la sopravvenuta "abolitio criminis" del reato per cui vi è stata condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato in parte senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 594 cod. pen., abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)