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Sez. 1, Sentenza n. 3852 del 22/02/2006 (Rv. 586791 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza-ingiunzione - Termine per l'emissione - Termine di trenta giorni "ex" art. 2 legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586791-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Il termine di trenta giorni stabilito in via generale dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione del procedimento amministrativo, è incompatibile, per la sua brevità, con i procedimenti, come quelli sanzionatori e disciplinari, nei quali assume rilievo preminente l'esigenza di assicurare all'incolpato, mediante l'instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata adeguata, la possibilità di predisporre le proprie difese; pertanto, detto termine non è applicabile al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)