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Sez. 3, Sentenza n. 17858 del 25/03/2008 Cc. (dep. 05/05/2008) Rv. 239965 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Possibilità di ordinarlo in sede di esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239965-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di competenza del giudice dell'esecuzione, la demolizione del manufatto abusivo non disposta con la sentenza di condanna non può essere ordinata in sede esecutiva, in quanto tra le "altre competenze" del giudice dell'esecuzione, cui si riferisce l'art. 676 cod. proc. pen., non rientra quella di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)