Sez. L, Sentenza n. 8448 del 17/11/1987 (Rv. 455986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - IN TURNI PERIODICI - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - COMPUTO NELLA RETRIBUZIONE FERIALE E NELLE ALTRE INDENNITÀ A PAGAMENTO DIFFERITO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - IN TURNI PERIODICI - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - COMPUTO NELLA RETRIBUZIONE FERIALE E NELLE ALTRE INDENNITÀ A PAGAMENTO DIFFERITO - NECESSITÀ.*
La maggiorazione per lavoro notturno, ove compreso in regolari turni periodici, non ha carattere accidentale, bensì fa parte della retribuzione globale di fatto, ossia dell'insieme di elementi principali ed accessori, normali e costanti, di cui è formata la retribuzione in concreto corrisposta al lavoratore, atteso che, rispetto alla detta prestazione lavorativa, caratterizzata nel suo insieme da una periodica e regolare alternanza di lavoro notturno e diurno, secondo un piano prestabilito dall'imprenditore, tale maggiorazione costituisce un elemento normale e costante della retribuzione complessiva dovuta al lavoratore, ed in quanto tale, va computata ai fini della retribuzione feriale e delle altre indennità a pagamento differito, nelle ipotesi in cui il contratto o la legge faccia riferimento alla retribuzione globale di fatto. (Conf 1584/83, mass n 426419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)