Sez. U, Sentenza n. 9344 del 22/09/1997 (Rv. 508163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Ricorre la fattispecie dell'eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato nelle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo sconfini dalla giurisdizione di legittimità in quella di merito, ovvero invada l'ambito di competenza riservato alle valutazioni dell'autorità amministrativa, e cioè quando la sua indagine non abbia a circoscriversi entro l'ambito dei limiti richiesti dal riscontro della legittimità del provvedimento impugnato, ma risulti funzionale ad una diretta, concreta valutazione dell'opportunità dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento si sia, in concreto, sostituita a quella dell'amministrazione (fattispecie in tema di interpretazione normativa difforme da quella adottata dal C.S.M., con circolare, circa la decorrenza del periodo minimo richiesto per legge per l'ammissibilità delle domande di trasferimento dei magistrati. La S.C., nell'escludere che, nel caso di specie, ricorressero gli estremi dell'eccesso di potere da parte dell'organo di giustizia amministrativa, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1954 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)