Sez. 6, Sentenza n. 21322 del 15/05/2014 Cc. (dep. 26/05/2014) Rv. 260015 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condannato alloglotta assistito da interprete nelle fasi in cui ha partecipato al giudizio - Mancata traduzione di atti di cui la persona, nel corso del processo, avrebbe potuto chiedere la comunicazione e la traduzione - Motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. g), L. n. 69 del 2005 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo "esecutivo", la violazione del diritto ad un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato di cui all'art. 6 CEDU, che costituisce motivo di rifiuto della consegna del condannato ai sensi dell'art. 18, lett. g, L. n. 69 del 2005, non è configurabile nell'ipotesi di mancata traduzione di alcuni atti processuali, dei quali la persona di cui è richiesta la consegna - regolarmente assistita da un interprete nelle fasi in cui aveva partecipato al giudizio - non aveva domandato, nel corso del processo, pur avendone diritto, la comunicazione e la traduzione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'art. 6 CEDU, nella propria funzione di presidio dei "diritti minimi degli accusati", non può ritenersi implementato dalle disposizioni di cui alla direttiva 2010/64/UE in materia di assistenza linguistica degli imputati in procedimenti penali, cui l'Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. n. 32 del 2014).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)