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Sez. 5, Sentenza n. 7953 del 30/03/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211535 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Prova prodotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211535-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio del "ne bis in idem" statuito dall'art 649 cod.proc.pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per l'eadem res e l'eadem persona, e presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza irrevocabile, per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento, sia dell'univocità del fatto. Per quanto concerne invece la Corte di Cassazione, la sua competenza funzionale comporta il divieto per questo giudice dell'accertamento del fatto e, per la parte, di produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Il principio non è inconciliabile con l'ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza nelle more del giudizio di cassazione, perché il soggetto non rimane senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)