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Sez. 5, Sentenza n. 24954 del 06/05/2011 Cc. (dep. 21/06/2011) Rv. 250920 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Accertamento in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250920-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Non è deducibile in sede di legittimità - ma proponibile dinanzi al giudice dell'esecuzione - la violazione del divieto del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), considerato che il relativo giudizio, presupponendo necessariamente un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolve in un accertamento sul fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)