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Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 17/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258881 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta documentale - Elemento soggettivo - Dolo generico - Consapevolezza della probabile impossibilità della ricostruzione del patrimonio come conseguenza della confusa tenuta dei libri contabili - Sufficienza.
Stato
decisa il 2013-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258881-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)