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Sez. 4, Sentenza n. 42715 del 25/09/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 227303 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Termini di deduzione.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227303-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro del corpo di reato - della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo il compimento dell'atto, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.; il che esclude che la nullità in questione possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame e, comunque, che il termine per la sua deduzione debba essere posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione avere luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)