Sez. 2, Sentenza n. 1215 del 10/02/1997 (Rv. 502309 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Conflitto tra acquisto extratavolare a titolo originario e acquisto tavolare, iscritto - Art. 5 della legge tavolare - Condizioni per la prevalenza dell'acquisto a titolo originario - Malafede dell'acquirente che ha intavolato il suo diritto - Prova testimoniale relativa - Rilevanza.
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Poiché nel regime tavolare soltanto l'acquisto del diritto, iscritto, avvenuto sulla fede del libro fondiario prevale sull'acquisto extratavolare dello stesso diritto a titolo originario (art. 5 R.D. 28 marzo 1929 n. 499), nel giudizio instaurato per il riconoscimento dell'avvenuta usucapione sono rilevanti le prove testimoniali volte a dimostrare la malafede di chi ha intavolato il suo acquisto malgrado la conoscenza - o la conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza - della compiuta prescrizione acquisitiva a favore di terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)