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Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 11/11/1994 Cc. (dep. 15/02/1995) Rv. 200255 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio prognostico - Riferimento al comportamento del condannato - Essenzialità - Rigetto della richiesta per mancato risarcimento del danno e atteggiamento tenuto nella commissione dei reati - Illegittimità.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200255-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare essenzialmente sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, deve ritenersi viziata in punto di motivazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento unicamente dal mancato risarcimento del danno e dall'atteggiamento "consapevole e deliberato" tenuto dal richiedente nella commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)