diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5981 del 21/09/2016 Cc. (dep. 08/02/2017) Rv. 269033 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta - Rigetto per mancato risarcimento del danno - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269033-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo. (Fattispecie nella quale il condannato, titolare di un modesto reddito da lavoro destinato anche all'assolvimento degli obblighi familiari, si era dichiarato disponibile al versamento di una somma mensile, sia pur minima rispetto all'importo del risarcimento dovuto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)