Sez. U, Sentenza n. 4647 del 02/04/2002 (Rv. 554779 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario in fase di gravame fra dante causa e successore a titolo particolare chiamato o intervenuto nel precedente giudizio - Fenomeno successorio correlato alla fase liquidatoria di enti destinati alla soppressione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, deve escludersi la sussistenza, nelle fasi di impugnazione, di un litisconsorzio necessario fra dante causa e successore a titolo particolare chiamato o intervenuto nel precorso grado di giudizio, qualora il fenomeno successorio sia correlato alla fase liquidatoria di enti destinati alla soppressione (nella specie, USL), tutte le volte in cui, nel corso di tale fase, la legittimazione processuale e sostanziale già propria di detti enti (nella specie, relativamente alla loro esposizione debitoria), venga esercitata da strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (nella specie, delle Regioni), con la conseguenza che il cumulo delle legittimazioni così verificatesi in capo all'ente successore toglie rilevanza all'originaria imputazione di esse a soggetti reciprocamente distinti e, quindi, anche alla circostanza di una "preesistente pluralità di parti" che è presupposto necessario dell'applicabilità della disciplina del litisconsorzio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)