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Sez. 3, Sentenza n. 1772 del 26/03/1981 (Rv. 412456 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE - ONERI A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412456-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE - ONERI A CARICO DEL CREDITORE.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, non giustifica in se alcun risarcimento automatico sotto il profilo del danno emergente, che possa essere attuato attraverso la semplice rivalutazione della somma dovuta, come avviene nel danno da illecito, ma puo essere causa di danni maggiori, in aggiunta a quelli coperti con l'attribuzione degli interessi di mora. Il creditore, pertanto, che intenda ottenere, oltre gli interessi, il risarcimento dell'ulteriore danno - indicato nella svalutazione della somma dovutagli - ha l'Onere di proporre espressa e tempestiva domanda nonche di allegare e dimostrare - attraverso qualsiasi mezzo di prova, incluso il notorio - il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilita del danaro. (Conf 5572/79, mass n 402167).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)