Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 09/07/1982 (Rv. 422055 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE D'ALLEGAZIONE DELLA PARTE - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - DIVIETO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE D'ALLEGAZIONE DELLA PARTE - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - DIVIETO.*
Nelle obbligazioni pecuniarie (debito di valuta), il maggior danno da svalutazione monetaria, dovendo, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., essere dimostrato dal creditore, è perciò stesso soggetto (anche) all'Onere di allegazione, sicché il giudice non può liquidarlo d'ufficio, diversamente da quanto accade in materia di obbligazioni da fatto illecito (debito di valore) in cui la domanda di risarcimento comprende, senza necessità di espressa formulazione, qualsiasi danno, e quindi anche quello conseguente al diminuito potere d'acquisto della moneta. (V 1818/82, mass n 419661; (V 329/82, mass n 418030; (V 1772/81, mass n 412456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)