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Sez. 1, Sentenza n. 17995 del 06/08/2009 (Rv. 609483 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Accertamento della edificabilità del suolo - Riferimento alla classificazione urbanistica - Necessità - Conseguenze - Destinazione a verde pubblico - Edificabilità - Insussistenza - Possibilità di realizzare parcheggi - Irrilevanza - Commisurazione dell'indennità al valore agricolo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609483-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel sistema introdotto dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità del fondo, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, è legato alla sola classificazione urbanistica, dovendosi tenere conto dei vincoli conformativi che, in quanto connaturati alla proprietà in sé, incidono su una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, come nei casi di zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, qualora non siano tollerati interventi edificatori ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni. Ne consegue che, ove sul fondo espropriato insistano vincoli di destinazione pubblicistica tali da escludere l'edificabilità legale, quale la classificazione di zona a verde pubblico, l'indennità dev'essere commisurata al valore agricolo, senza che rilevi la possibilità di realizzazione di parcheggi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)