Sez. 1, Sentenza n. 2812 del 08/02/2006 (Rv. 586595 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Accertamento della edificabilità del suolo - Verde pubblico di quartiere e tutela dei corsi d'acqua - Edificabilità - Insussistenza - Necessità di realizzazione di strutture edilizie - Irrilevanza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel sistema introdotto dall'art. 5 bis legge 359/92, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità è legato alla sola classificazione urbanistica, non essendo rilevante una pretesa edificabilità di fatto, di guisa che ove sul fondo espropriato insistano vincoli di destinazione tali da escludere l'edificabilità legale, quale la classificazione di zona a verde pubblico di quartiere e in parte a tutela di corsi d'acqua, l'indennità è commisurata al valore agricolo, senza che rilevi la prevista realizzazione, con modesto indice di fabbricazione, di strutture a servizio del sito (nella specie: "attrezzature didattiche, ricreative, posti di ristoro, di fruizione collettiva"), atteso che l'edificabilità va identificata con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area e non con gli interventi finalizzati unicamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico, i quali, lungi dal costituire espressione dello "ius aedificandi", risultino funzionali alla realizzazione stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)