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Sez. 2, Sentenza n. 4567 del 06/07/1983 (Rv. 429444 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIBILITÀ AL CREDITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429444-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIBILITÀ AL CREDITORE - CONDIZIONI.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il creditore, ai fini del riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici che abbiano i requisiti della gravità e della concordanza, ma siffatta possibilità presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'Onere di allegazione, vale a dire della indicazione della esistenza e, sia pure in maniera approssimativa, dell'entità dei maggiori danni che si assumono subiti, e l'Onere non può ritenersi assolto nel caso di richiesta pura e semplice di "rivalutazione del credito secondo gli indici ISTAT", posto che il tasso di svalutazione monetaria può essere utilizzato soltanto come parametro, e non già ai fini della rivalutazione automatica della somma dovuta dal debitore inadempiente. (Conf 6648/82, mass n 424280; (Conf 4365/82, mass n 422345; (Conf 4088/82, mass n 422063; (Conf 3122/82, mass n 421055; (Conf 1383/82, mass n 419226).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)