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Sez. 1, Sentenza n. 1383 del 05/03/1982 (Rv. 419226 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419226-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine del riconoscimento al creditore del maggior danno derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria (art. 1224 secondo comma cod. civ.), il potere-dovere del giudice del merito di ricorrere, in difetto di specifiche prove, ad elementi presuntivi, in ordine alle possibilità di destinazione del denaro coerenti con le attività e le qualità del creditore medesimo, postula che quest'ultimo abbia assolto l'Onere non soltanto di richiedere detto maggior danno, ma pure di allegare i dati idonei a consentire l'indicata valutazione della sua situazione personale e professionale. (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)