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Sez. 1, Sentenza n. 4365 del 30/07/1982 (Rv. 422345 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MAGGIOR DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI - PRESUNZIONI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422345-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MAGGIOR DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI - PRESUNZIONI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine del riconoscimento del maggior danno derivante da svalutazione monetaria sopravvenuta durante la mora (art. 1224, secondo comma, cod. civ.), in Mancanza di allegazioni o prove di diverso contenuto circa eventuali investimenti particolari specificamente programmati, è consentito il ricorso ad elementi presuntivi in ordine alle possibilità di impiego del danaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, ma il relativo potere-dovere del giudice del merito postula che il creditore medesimo non soltanto deduca di avere subito il suindicato maggior danno, bensì anche alleghi dati che permettano la valutazione della predetta situazione. (V 3122/82, mass n 421055; (V 1818/82, mass n 419661; (Conf 1383/82, mass n 419226).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)