Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 25/01/2006 (Rv. 585837 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fondamento - Art.24 della Costituzione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In materia di spese processuali, la statuizione del giudice che dispone la compensazione delle spese di giudizio deve essere congruamente motivata, tenuto conto che il regime delle spese, anche con riguardo all'ipotesi della compensazione, a mente dell'art.92 cod. proc. civ. , è governato dal principio di causalità e che il riconoscimento, in materia, di uno spazio di pura discrezionalità, cioè senza obbligo, per il giudice, di motivare la scelta compiuta, oltre a costituire una anomalia nel sistema, si risolverebbe in un sostanziale diniego di tutela giurisdizionale, intesa come soddisfacimento " effettivo " del diritto fatto valere in giudizio, in palese violazione dell'art.24 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)