Sez. 3, Sentenza n. 895 del 14/02/1986 (Rv. 444424 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - TERMINE "CONFINE" E "CONFINANTE" - NOZIONE - PROPRIETARIO CONFINANTE DEL FONDO POSTO IN VENDITA E SEPARATO DA UN PUBBLICO CANALE - DIRITTO DI PRELAZIONE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - TERMINE "CONFINE" E "CONFINANTE" - NOZIONE - PROPRIETARIO CONFINANTE DEL FONDO POSTO IN VENDITA E SEPARATO DA UN PUBBLICO CANALE - DIRITTO DI PRELAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Poiché nel nostro ordinamento il termine confine, con quello derivato di "confinante", è accolto nel significato di linea reale od ideale tra due fondi aventi un rapporto di contiguità o di continuità fisica, nello stesso significato detto termine deve essere adoperato - sulla base del dato letterale e non risultando alcuna diversa ratio legislativa - nell'interpretazione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 in tema di prelazione agraria. Conseguentemente, il diritto di prelazione, da tale norma stabilito a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da un pubblico canale (nella specie, facente parte di un più vasto bacino imbrifero, destinato alla realizzazione di un programma di bonifica) non assimilabile ad un fosso di scolo praticabile nell'ambito di una medesima unità colturale. (Conf 6644/82, mass n 424275; (contra 1548/85, mass n 439539).*
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)