Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005 (Rv. 584436 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità oggettiva - Condotta del custode - Irrilevanza - Caso fortuito - Configurabilità - Limiti - Conseguenze sulla ripartizione dell'onere della prova - Fattispecie in tema di caduta su una scala di albergo.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando i riportati principi, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni proposta da una cliente di un albergo nei confronti del legale rappresentante della società titolare dell'hotel, in relazione al disposto dell'art. 2051 cod. civ., sulla scorta della rilevata sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, sufficiente a far scattare la presunzione di colpa in capo al custode emergente dal fatto, incontestato, che la cliente era caduta inciampando in una soglia posta sulla sommità di una delle scale dell'albergo, risultata lievemente rialzata rispetto al livello, di colore uniforme, della restante superficie, spettando alla convenuta società alberghiera provare - come, invece, non era avvenuto nel caso "de quo" - che l'evento si era verificato per la condotta dell'attrice, idonea ad integrare il caso fortuito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)