Sez. 3, Sentenza n. 3547 del 06/04/1998 (Rv. 514282 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio infondato - Conseguenze - Danni del promittente venditore per il ritardo nella vendita del fondo - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Il confinante proprietario di un fondo promesso in vendita, il quale, a seguito della notificatagli proposta di alienazione, eserciti il diritto di prelazione, se poi è giudizialmente accertata l'inesistenza dei requisiti normativamente richiesti per tale esercizio, è responsabile dei danni cagionati al promittente venditore per il ritardo nella stipula del definitivo, prudentemente rinviata in attesa dell'esito del relativo giudizio, essendo il venditore responsabile per evizione nei confronti dell'acquirente retrattato, indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità di questi del pericolo di retratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)