Sez. 1, Sentenza n. 35469 del 09/04/2014 Cc. (dep. 11/08/2014) Rv. 260539 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa alla detenzione - Condizioni per la concessione - Cumulo materiale di pene in parte imputabili a reati ostativi - Periodo minimo di pena espiata - Criterio di determinazione - Decorrenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, la semilibertà), il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)