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Sez. 1, Sentenza n. 35469 del 09/04/2014 Cc. (dep. 11/08/2014) Rv. 260539 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa alla detenzione - Condizioni per la concessione - Cumulo materiale di pene in parte imputabili a reati ostativi - Periodo minimo di pena espiata - Criterio di determinazione - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260539-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, la semilibertà), il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)