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Sez. 6, Sentenza n. 42996 del 07/10/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 228190 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate adottata il 21 marzo 1983 - Divieto di trattamento più grave di quello previsto dalla normativa straniera - Beneficio della 'messa in provà previsto dall'ordinamento dello Stato di condanna - Operatività nell'ordinamento italiano - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228190-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA

L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia, a norma della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è riservato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Ne consegue che là dove il condannato abbia espiato all'estero il periodo necessario per accedere al beneficio della 'messa in provà previsto dall'ordinamento dello Stato di condanna, deve ritenersi ammissibile, sussistendone i presupposti di legge, la concessione in Italia dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 della legge 27 luglio 1975, n. 354.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/03/1983, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 735, Legge 03/07/1989 num. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)