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Sez. 6, Sentenza n. 3950 del 03/11/1995 Cc. (dep. 29/01/1996) Rv. 203861 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Deliberazione - Determinazione della pena | Divieto di trattamento più grave di quello previsto dalla normativa straniera - Applicabilità di tale principio in sede di esecuzione - Sussistenza - Beneficio della liberazione anticipata concesso dall'autorità straniera - Detraibilità del relativo periodo - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203861-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Deliberazione - Determinazione della pena

L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Tale principio trova applicazione anche nella fase di esecuzione come si ricava dall'art. 738 cod. pen. pen.; pertanto deve detrarsi dalla pena il periodo relativo al beneficio della liberazione anticipata che sia stato concesso dall'autorità giudiziaria straniera.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 735, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 738

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)