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Sez. 5, Sentenza n. 1875 del 26/03/1998 Cc. (dep. 23/09/1998) Rv. 211830 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Ordinanza - Momento della pronuncia e giudice che può disporla - Individuazione.
Stato
decisa il 1998-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211830-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di custodia cautelare per la redazione della sentenza non deve necessariamente essere pronunciata contestualmente al dispositivo, ma può esser disposta successivamente da un giudice diverso, anche in senso processuale. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la sospensione emessa dal giudice di appello, cui gli atti erano stati trasmessi ex art. 590 cod.proc.pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)