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Sez. 6, Sentenza n. 3585 del 03/10/2000 Cc. (dep. 22/11/2000) Rv. 217486 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione per il tempo di redazione della sentenza - Competenza a provvedere.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217486-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza che sospende i termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione di motivi della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale e può essere emessa, successivamente alla lettura del dispositivo, anche da un giudice diverso, in senso fisico e processuale, quale il giudice dell'impugnazione a seguito di trasmissione degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)