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Sez. 6, Sentenza n. 4042 del 03/12/1999 Cc. (dep. 25/01/2000) Rv. 216502 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Per il tempo necessario per la redazione della sentenza di primo grado - Emissione del provvedimento di sospensione da parte del giudice di secondo grado - Possibilità - Sussistenza - Competenza esclusiva del giudice di primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216502-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La competenza a pronunciare il provvedimento, di natura meramente ricognitiva, di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. spetta anche al giudice di appello qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)