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Sez. 3, Sentenza n. 8148 del 05/06/2002 (Rv. 554896 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Nozione - Limiti - Accertamento - Valutazione compiuta dal giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554896-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. sono non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Lo stabilire se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Nel caso, in applicazione del suindicato principio, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione dalla S.C. ritenuta esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, essere pericolosa l'attività di pastificazione, non già per sua intrinseca natura bensì in concreto per la natura dei mezzi impiegati, ed in particolare per le caratteristiche della macchina impastatrice, idonea a provocare danni a persone - una bambina di cinque anni aveva riportato gravi lesioni con postumi ad una mano introdotta negli ingranaggi di detta macchina in movimento- in quanto priva dei necessari dispositivi di sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)